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Lo statuto dell'Associazione

Lo statuto

Lo Statuto dell'Associazione definisce i principi, le finalità e le regole fondamentali che ne orientano la vita e il funzionamento.
In questo documento sono disciplinati la struttura organizzativa, i diritti e i doveri dei soci, la composizione e le competenze degli organi sociali, le modalità di convocazione e deliberazione, nonché le norme relative alla gestione economica e alla trasparenza.

Consultare lo Statuto significa conoscere l'identità giuridica e valoriale dell'Associazione e comprendere in che modo essa persegue i propri obiettivi nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e correttezza amministrativa.


  • Articolo 1 - Costituzione, sede, durata, esercizio finanziario

    È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 ss.mm. una Associazione, non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei familiari o di terzi, di attività promozione sociale e culturale, denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA SARDA DEL LIEVITO MADRE", qui di seguito detta anche "Associazione" o "Accademia".

    Successivamente, all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà nella propria denominazione, automaticamente e senza specifica modifica del presente statuto, anche gli acronimi "APS" e "ETS".
    L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, che esercita, in via esclusiva o principale, attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    L'Associazione ha sede legale e operativa in Sassari, via Caniga n. 29/B.
    L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e, eventualmente, anche in ambito internazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale e operativa dell'Associazione, senza specifica modifica del presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.
    La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere stabilito un termine finale mediante specifica delibera dell'Assemblea dei soci.
    L'esercizio finanziario è compreso nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

  • Articolo 2 - Finalità, oggetto sociale, attività

    L'Associazione, per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

    • organizzazione e gestione di attività culturali, d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività d'interesse generale di cui all'articolo 5, comma1, lett. i), del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. compresi lo studio, la ricerca, l'approfondimento e la diffusione di buone pratiche nel campo dell'alimentazione umana tradizionale e innovativa con finalità salutistiche in genere;
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma1, lett. d), del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma1, lett. h), del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.

    Gli scopi associativi, in particolare, comprendono le azioni seguenti:

    • concorrere alla promozione e alla diffusione di buone pratiche nel campo dell'alimentazione umana con finalità salutistiche, mediante iniziative dirette a far conoscere il patrimonio tradizionale della Sardegna e delle varie realtà culturali locali, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendone la conoscenza tra i soci e i cittadini;
    • promuovere e diffondere, tra i cittadini in generale e le imprese panificatrici e cerealicole in particolare, specifiche azioni di recupero delle buone pratiche relative all'utilizzo del lievito madre nella panificazione e nella produzione di prodotti da forno;
    • promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra culture, nazioni e individui attraverso le tradizioni culinarie identitarie;
    • organizzare attività divulgative ed eventi (Rassegne, Masterclass, Seminari, Workshop, Fiere), anche in collaborazione con altre Associazioni di ogni nazionalità;
    • curare la diffusione di pubblicazioni, di notiziari e comunicati specializzati nel settore di riferimento;
    • organizzare progetti per giovani e famiglie di qualsiasi nazionalità, in collaborazione con Enti e Organizzazioni d'interscambio culturale;
    • organizzare scambi culturali e di studio a carattere internazionale con soggiorni, viaggi, stage e gite;
    • costituire biblioteche di consultazione, stabilire relazioni durature con Enti, pubblici e privati nazionali e internazionali, che abbiano finalità culturali, artistiche, scolastiche, turistiche nonché istituti editoriali di qualsiasi nazionalità operanti nel settore;
    • sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni estere su basi di reciprocità;
    • proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione di vari interessi culturali, con il fine di assolvere alla funzione della ricerca e della divulgazione delle pratiche della cultura materiale della Sardegna;
    • gestire, direttamente o indirettamente, luoghi d'incontro come biblioteche, musei, mostre e qualunque centro di aggregazione;
    • promuovere la sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente, organizzando direttamente o partecipando a iniziative di valorizzazione del territorio e della cultura di tutta la Sardegna;
    • promuovere e organizzare attività finalizzate all'inclusione sociale.

    L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione e con il coordinamento di altre associazioni, nonché compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

    Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare con altri organismi, federazioni e associazioni aventi scopi similari. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con similari finalità culturali, riconosciuti dal Ministero degli Interni e/o dalla Unione Europea. L'adesione a tali altri organismi potrà comportare l'accettazione, senza specifica ratifica, dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme organizzative purché le stesse non siano in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione. Per raggiungere i propri scopi sociali l'Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolte a soci che ai non associati, ad aziende, a enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell'Associazione al fine di contribuire a coprire le spese di gestione e a migliorarne l'efficienza e la qualità dell'attività istituzionale.

    L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Ove necessario e possibile, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni e attività occasionali anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.
    Statuto Associazione Culturale "Accademia Sarda del Lievito Madre"

  • Articolo 3 - Organi dell'Associazione

    Gli organi dell'Associazione sono:

    1. Assemblea generale dei soci;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Presidente;
    4. Collegio dei probiviri.
  • Articolo 4 - I soci

    L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di nazionalità, credo religioso o convinzione politica, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

  • Articolo 5 - Ammissione dei soci

    L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito dell'esame di specifica domanda presentata dall'aspirante socio. In caso di diniego dell'ammissione, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua richiesta si pronunci l'Assemblea Generale.
    L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa annuale. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

  • Articolo 6 - Doveri e diritti dei soci

    L'Adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:

    1. la piena accettazione dello Statuto sociale, delle finalità dell'Associazione e dei regolamenti interni;
    2. il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative annuali e di quelle stabilite per le varie attività e servizi;
    3. la cura di rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
    4. la sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori qualora istituiti;
    5. l'inserimento nel Libro dei soci dell'Associazione.

    Il socio può recedere dall'Associazione, senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

    1. dimissioni;
    2. morosità;
    3. non ottemperanza alle disposizioni statutarie e/o dei regolamenti;
    4. atteggiamenti che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
    5. comportamento scorretto nei confronti degli organi dell'Associazione o degli altri soci.

    Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 16, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.
    Se non espressamente deliberato, le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
    Statuto Associazione Culturale "Accademia Sarda del Lievito Madre"

    I diritti di ciascun socio sono i seguenti:

    • Diritto ad essere iscritto nel Libro dei Soci;
    • Diritto ad essere eletto in tutti gli organi sociali;
    • Diritto a partecipare alla programmazione delle attività;
    • Diritto a prendere liberamente visione del contenuto dei libri e registri sociali di cui al successivo art. 18.

    Tutte le cariche sociali sono elettive e tutti i soci vi possono accedere secondo principi di democrazia interna e uguaglianza di diritti tra i soci medesimi.

  • Articolo 7 - I sostenitori dell'Associazione

    Sono considerati Sostenitori dell'Associazione, pur non essendo soci, tutte le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono, annualmente, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, in modo gratuito, mediante conferimenti in denaro o mediante lavoro volontario. I Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non partecipano alle cariche sociali, ma hanno diritto a essere informati, di volta in volta, delle iniziative che saranno intraprese dall'Associazione. Si diventa Sostenitori dell'Associazione dietro presentazione di esplicita richiesta al Presidente, approvazione dal parte del Consiglio Direttivo e inserimento nell'Elenco di cui al successivo art. 18.
    L'inserimento nell'Elenco di cui all'art. 18 consente al Sostenitore l'utilizzo pubblico della dichiarazione "Sostenitore dell'Associazione "Accademia Sarda del Lievito Madre".

  • Articolo 8 - Assemblea generale dei soci

    L'Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i soci con diritto di voto. È ammessa solo una delega per socio. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso a tutti gli aventi diritto a parteciparvi almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale, compreso l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o altro mezzo indicato dall'avente diritto al voto nella richiesta d'iscrizione, ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per approvare il preventivo annuale e il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente.

    In seduta ordinaria si provvederà al rinnovo delle cariche sociali.
    L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di diverse maggioranze, costitutive e di voto, previste da specifiche norme del presente statuto.

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente su delega del Presidente, o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea, a discrezione del Consiglio Direttivo, può svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici, senza la necessaria presenza fisica dei soci aventi diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono definite con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e sono inserite nei registri dei verbali di cui al successivo art. 18.

  • Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea generale

    L'Assemblea Generale:

    1. approva il bilancio dell'Associazione;
    2. nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
    3. nomina e revoca il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
    4. nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
    5. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
    6. delibera le modifiche allo Statuto Sociale
    7. approva il regolamenti di funzionamento dell'Assemblea;
    8. delibera sulla responsabilità degli organi sociali e la loro eventuale decadenza;
    9. stabilisce un'eventuale diversa durata dell'Associazione, ai sensi dell'art. 1;
    10. approva le modifiche al presente statuto, ai sensi dell'art.19 seguente;
    11. approva lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art.20 seguente.
  • Articolo 10 - Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è composto da nove Soci, le cui cariche sono le seguenti: il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. La carica di ciascuno di essi è riferita all'intera Associazione.

    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica, o altro mezzo stabilito dal Consiglio Direttivo medesimo, almeno tre giorni prima della riunione. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

  • Articolo 11 - Elezioni del Consiglio direttivo

    Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
    L'elezione del Consiglio Direttivo non può essere prorogata oltre trenta giorni dalla data della sua scadenza naturale o da quella anticipata per decadenza.

    La votazione avviene a scrutinio segreto e ciascun Socio votante dovrà indicare nella scheda otto nominativi, senza specifica di carica perché alla loro attribuzione provvederà direttamente il Consiglio Direttivo eletto in occasione della sua prima seduta.
    Saranno eletti Consiglieri coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
    L'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche statutarie, nomina il Presidente del seggio elettorale e due scrutatori, mentre funge da Segretario il Segretario dell'Associazione.

  • Articolo 12 - Compiti del Consiglio direttivo

    Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, in particolare a:

    1. sovrintendere a ogni iniziativa ed attività specifica dell'Associazione;
    2. promuovere i mezzi atti al potenziamento, alla conservazione e al regolare funzionamento del patrimonio sociale;
    3. rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
    4. promulgare disposizioni e regolamenti in armonia con lo statuto;
    5. tutelare l'osservanza dello statuto da parte dei Soci;
    6. nominare commissioni consultive per lo studio di particolari problemi d'interesse specifico dell'Associazione;
    7. affidare incarichi particolari anche a elementi esterni all'Associazione;
    8. indire le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
    9. discutere e deliberare la relazione annuale finanziaria e morale dell'attività dell'Associazione;
    10. determinare l'ammontare di eventuali quote associative ordinarie e straordinarie;
    11. deliberare l'ammissione all'Associazione dei nuovi Soci;
    12. informare l'Assemblea, con resoconti verbali o scritti, delle riunioni del Consiglio Direttivo.
  • Articolo 13 - Dimissioni del Consiglio Direttivo o di un suo membro

    Il Consiglio Direttivo decade per voto di sfiducia dell'Assemblea Generale o per le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
    In questi casi il Presidente presenta le dimissioni all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo organo.
    In caso di dimissioni volontarie del Presidente e questi intenda collaborare con altri ruoli in seno al Consiglio, la carica di Presidente sarà assunta dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente.

    I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti nelle rispettive cariche dal socio più votato dei non eletti.
    Il Consiglio ha facoltà di procedere alla ridistribuzione delle cariche qualora particolari esigenze non contrastanti con lo Statuto, lo richiedano.
    Un Consigliere sarà considerato decaduto qualora si assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e può essere surrogato.

  • Articolo 14 - Compiti dei vari consiglieri

    IL VICE PRESIDENTE.

    1. Assiste il Presidente in tutte le sue attività specifiche e lo sostituisce in caso d'indisponibilità;

    IL TESORIERE

    1. Tiene la contabilità delle operazioni di cassa;
    2. cura i rapporti con i fornitori dell'Associazione;
    3. provvede, in collaborazione col Presidente, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

    IL SEGRETARIO

    1. assiste il Consiglio in ogni sua attività;
    2. cura la tenuta dei libri ufficiali dell'Associazione, ad eccezione del libro di cassa;
    3. redige i verbali delle sedute sia del Consiglio Direttivo che delle Assemblee Generali.
  • Articolo 15 - Il Presidente

    Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
    Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire conti correnti bancari, anche a firma singola.

    Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, sovrintendendo, in particolare, all'attuazione delle rispettive deliberazioni.
    Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti. Il Presidente, in caso d'impedimento, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni può essere sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente.
    Il Presidente dimissionario sarà sostituito nella carica dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente

  • Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

    Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Soci eletti dall'Assemblea Generale che durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è individuato dal Collegio stesso.
    Al Collegio dei Probiviri sono devolute tutte le controversie attinenti al rispetto delle norme dello Statuto o dei regolamenti dell'Associazione, siano esse controversie fra Soci o tra i Soci e gli organi sociali.

    Il Collegio giudica secondo equità, senza formalità di procedura.
    Per le materie devolute al Collegio dei Probiviri non si fa ricorso ad alcuna altra giurisdizione.
    La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

  • Articolo 17 - Patrimonio

    Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

    • Quote associative versate dai componenti il corpo sociale, non rimborsabili per alcun motivo;
    • Beni mobili e immobili che alla stessa pervengano a qualsiasi titolo;
    • Eventuali redditi prodotti dal patrimonio;
    • Elargizioni e contributi di enti pubblici e privati, compresi i contributi di persone fisiche;
    • Entrate realizzate attraverso le attività istituzionali, comprese quelle connesse e accessorie in quanto integrative delle medesime.

    Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, civiche, solidaristiche, di utilità sociale. Eventuali attività commerciali non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

    è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, capitale, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  • Articolo 18 - Libri ufficiali

    Sono libri ufficiali del Coro:

    1. Il libro dei soci;
    2. il libro di cassa;
    3. il registro dei verbali di seduta dell'Assemblea Generale;
    4. il registro dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo;
    5. il registro dei verbali di seduta del Collegio dei Probiviri;
    6. il registro dell'inventario del patrimonio sociale;
    7. il registro di protocollo della corrispondenza (facoltativo);
    8. Il registro dei volontari

    All'occorrenza, potrà essere istituito un Elenco dei Sostenitori di cui al precedente art. 7, che avrà validità annuale.

  • Articolo 19 - Modifiche del presente statuto

    Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea Generale con una maggioranza dei due terzi dei votanti. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
    La modifica o integrazione del presente statuto può essere proposta in forma scritta o dal Consiglio Direttivo o da almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

  • Articolo 20 - Sscioglimento dell'Associazione

    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

  • Articolo 21 - Disposizioni finali

    Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ai regolamenti dell'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA SARDA DEL LIEVITO MADRE", ai regolamenti degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

  • Articolo 22 - Entrata in vigore

    Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente, approvato in data 30/12/2022 ed entra in vigore alla data del___________.
    Il presente statuto è composto di n. 22 articoli.